Il Regolamento di istituto Torna all'Home Page

Titolo I

ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI

 

art. 1 - DIRITTO DI ASSEMBLEA

  1. Gli studenti hanno diritto di riunirsi in assemblea generale di istituto nei limiti posti dalla legge.
  2. Le assemblee degli studenti non sono organi della scuola, ma strumenti di autonomia studentesca. Le loro decisioni hanno vigore per gli studenti, in quanto non in contrasto con le norme di legge e con il Regolamento d’Istituto.

 

art. 2 - ASSEMBLEA GENERALE D'ISTITUTO

  1. Il monte-ore annuale previsto per le assemblee generali d'istituto (40 ore) può essere programmato con criterio di flessibilità (cioè non mensilmente) senza tuttavia superare le quattro mattinate consecutive. Una tale utilizzazione del monte-ore deve essere stata approvata dall'Assemblea dei delegati che è tenuta a esplicitare le motivazioni della richiesta e a presentare il piano articolato delle attività.
  2. La richiesta di assemblea di istituto deve contenere la precisa indicazione dell'o.d.g. Proposto alla discussione. La convocazione dell'assemblea, autorizzata dal dirigente scolastico, deve essere comunicata agli studenti con un anticipo di cinque giorni. In caso di urgenza, il preavviso è ridotto a tre giorni. Per urgenza si intendono situazioni gravi e imprevedibili la cui discussione non è rinviabile.
  3. Ritenuto che l'assemblea sia uno strumento di crescita democratica degli studenti, il cui diritto vada esercitato collettivamente, spetta al singolo studente la decisione di partecipare all'assemblea generale.
  4. L'Assemblea generale d'istituto è presieduta dai delegati di assemblea e dai rappresentanti degli studenti eletti nel Consiglio d'istituto. Gli insegnanti possono comunque assistervi; se in servizio sono tenuti alla sorveglianza nel rispetto del loro orario giornaliero.
  5. Il servizio di sicurezza è autogestito e regolamentato dagli studenti allo scopo di collaborare per garantire il regolare svolgimento dell'assemblea.

 

art. 3 - ASSEMBLEA DEI DELEGATI

  1. La scuola riconosce la rappresentanza degli studenti, costituita dall'Assemblea dei delegati, formata da due delegati per classe e da quattro delegati di assemblea. La elezione dei delegati deve avvenire a scrutinio segreto e attraverso l'espressione di una sola preferenza. La regolarità delle elezioni sarà attestata dalla competente commissione elettorale di Istituto.
  2. I delegati di istituto possono stabilire collegamenti con le rappresentanze studentesche delle altre scuole e con le forze politiche o sindacali democratiche.
  3. Le riunioni dell'Assemblea dei delegati possono svolgersi o fuori dell'orario di lezione o anche in orario di lezione, su autorizzazione del dirigente scolastico: queste ultime riunioni non possono superare il monte ore complessivo di 10 ore in ciascun anno scolastico. Il dirigente scolastico può presenziare alle riunioni.
  4. La richiesta per l'autorizzazione di ciascuna riunione viene inoltrata al dirigente scolastico dai quattro delegati di assemblea con le stesse modalità previste per l'Assemblea generale d'istituto. Allo stesso dirigente scolastico deve essere consegnato il verbale della riunione entro il secondo giorno consecutivo a quello in cui si è tenuta.

 

art. 4 - ASSEMBLEA DI CLASSE

  1. Gli studenti hanno diritto di riunirsi in assemblea di classe nei limiti posti dalla legge. In particolare le ore mensili per l’assemblea di classe sono due. Esse vanno utilizzate adottando il criterio della turnazione del giorno e delle discipline coinvolte. La richiesta di assemblea di classe deve contenere la precisa indicazione dell’o.d.g. proposto alla discussione. La convocazione dell’assemblea, autorizzata dal docente coordinatore di classe va comunicata agli studenti con un anticipo di tre giorni. In caso di urgenza il preavviso è ridotto a un giorno.
  2. Le assemblee sono gestite e dirette dagli studenti: le assemblee di classe sono presiedute dai rappresentanti degli studenti eletti nel Consiglio di classe, se pertinenti all’andamento didattico o alle iniziative che fanno riferimento al P.O.F. del Liceo; dai delegati di classe, se sono preparatorie all’Assemblea generale. Il professore in servizio durante l’ora in cui si svolge l’Assemblea ha diritto di assistervi, in quanto responsabile ai sensi dell’art. 9 del presente Regolamento.

 

art. 5 - FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ GESTITA DAGLI STUDENTI

  1. Il Consiglio d'Istituto delibera annualmente di destinare una somma del bilancio della scuola alle iniziative studentesche.

 

art. 6 - DIRITTO DI AFFISSIONE ALL'ALBO SCOLASTICO

  1. Gli studenti hanno il diritto di affiggere ad un loro albo scolastico avvisi di convocazione o manifesti sotto la responsabilità di almeno uno dei delegati di assemblea che sia maggiorenne, nel caso nessuno dei delegati abbia compiuto diciotto anni, la responsabilità sarà assunta da uno studente maggiorenne da essi designato. I documenti affissi dovranno essere siglati dal responsabile. Il dirigente scolastico può tuttavia disporre che sia tolto dall’albo un documento che egli giudichi incompatibile con le norme del presente regolamento o con le norme e le esigenze formative e democratiche della scuola. In tal caso, il responsabile degli studenti può appellarsi al Consiglio d’Istituto, il quale decide irrevocabilmente.

 

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