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Titolo I
ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI
art. 1 - DIRITTO DI ASSEMBLEA
- Gli studenti hanno diritto di riunirsi in assemblea generale di
istituto nei limiti posti dalla legge.
- Le assemblee degli studenti non sono organi della scuola, ma strumenti
di autonomia studentesca. Le loro decisioni hanno vigore per gli
studenti, in quanto non in contrasto con le norme di legge e con
il Regolamento d’Istituto.
art. 2 - ASSEMBLEA GENERALE D'ISTITUTO
- Il monte-ore annuale previsto per le assemblee generali d'istituto
(40 ore) può essere programmato con criterio di flessibilità
(cioè non mensilmente) senza tuttavia superare le quattro
mattinate consecutive. Una tale utilizzazione del monte-ore deve
essere stata approvata dall'Assemblea dei delegati che è
tenuta a esplicitare le motivazioni della richiesta e a presentare
il piano articolato delle attività.
- La richiesta di assemblea di istituto deve contenere la precisa
indicazione dell'o.d.g. Proposto alla discussione. La convocazione
dell'assemblea, autorizzata dal dirigente scolastico, deve essere
comunicata agli studenti con un anticipo di cinque giorni. In caso
di urgenza, il preavviso è ridotto a tre giorni. Per urgenza
si intendono situazioni gravi e imprevedibili la cui discussione
non è rinviabile.
- Ritenuto che l'assemblea sia uno strumento di crescita democratica
degli studenti, il cui diritto vada esercitato collettivamente,
spetta al singolo studente la decisione di partecipare all'assemblea
generale.
- L'Assemblea generale d'istituto è presieduta dai delegati
di assemblea e dai rappresentanti degli studenti eletti nel Consiglio
d'istituto. Gli insegnanti possono comunque assistervi; se in servizio
sono tenuti alla sorveglianza nel rispetto del loro orario giornaliero.
- Il servizio di sicurezza è autogestito e regolamentato
dagli studenti allo scopo di collaborare per garantire il regolare
svolgimento dell'assemblea.
art. 3 - ASSEMBLEA DEI DELEGATI
- La scuola riconosce la rappresentanza degli studenti, costituita
dall'Assemblea dei delegati, formata da due delegati per classe
e da quattro delegati di assemblea. La elezione dei delegati deve
avvenire a scrutinio segreto e attraverso l'espressione di una sola
preferenza. La regolarità delle elezioni sarà attestata
dalla competente commissione elettorale di Istituto.
- I delegati di istituto possono stabilire collegamenti con le
rappresentanze studentesche delle altre scuole e con le forze politiche
o sindacali democratiche.
- Le riunioni dell'Assemblea dei delegati possono svolgersi o fuori
dell'orario di lezione o anche in orario di lezione, su autorizzazione
del dirigente scolastico: queste ultime riunioni non possono superare
il monte ore complessivo di 10 ore in ciascun anno scolastico. Il
dirigente scolastico può presenziare alle riunioni.
- La richiesta per l'autorizzazione di ciascuna riunione viene inoltrata
al dirigente scolastico dai quattro delegati di assemblea con le
stesse modalità previste per l'Assemblea generale d'istituto.
Allo stesso dirigente scolastico deve essere consegnato il verbale
della riunione entro il secondo giorno consecutivo a quello in cui
si è tenuta.
art. 4 - ASSEMBLEA DI CLASSE
- Gli studenti hanno diritto di riunirsi in assemblea di classe
nei limiti posti dalla legge. In particolare le ore mensili per
l’assemblea di classe sono due. Esse vanno utilizzate adottando
il criterio della turnazione del giorno e delle discipline coinvolte.
La richiesta di assemblea di classe deve contenere la precisa indicazione
dell’o.d.g. proposto alla discussione. La convocazione dell’assemblea,
autorizzata dal docente coordinatore di classe va comunicata agli
studenti con un anticipo di tre giorni. In caso di urgenza il preavviso
è ridotto a un giorno.
- Le assemblee sono gestite e dirette dagli studenti: le assemblee
di classe sono presiedute dai rappresentanti degli studenti eletti
nel Consiglio di classe, se pertinenti all’andamento didattico o
alle iniziative che fanno riferimento al P.O.F. del Liceo; dai delegati
di classe, se sono preparatorie all’Assemblea generale. Il professore
in servizio durante l’ora in cui si svolge l’Assemblea ha diritto
di assistervi, in quanto responsabile ai sensi dell’art. 9 del presente
Regolamento.
art. 5 - FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ GESTITA DAGLI STUDENTI
- Il Consiglio d'Istituto delibera annualmente di destinare una
somma del bilancio della scuola alle iniziative studentesche.
art. 6 - DIRITTO DI AFFISSIONE ALL'ALBO SCOLASTICO
- Gli studenti hanno il diritto di affiggere ad un loro albo scolastico
avvisi di convocazione o manifesti sotto la responsabilità
di almeno uno dei delegati di assemblea che sia maggiorenne, nel
caso nessuno dei delegati abbia compiuto diciotto anni, la responsabilità
sarà assunta da uno studente maggiorenne da essi designato.
I documenti affissi dovranno essere siglati dal responsabile. Il
dirigente scolastico può tuttavia disporre che sia tolto
dall’albo un documento che egli giudichi incompatibile con le norme
del presente regolamento o con le norme e le esigenze formative
e democratiche della scuola. In tal caso, il responsabile degli
studenti può appellarsi al Consiglio d’Istituto, il quale
decide irrevocabilmente.

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