FAQ - Comunicato 20 Febbraio 2007
Dipartimento per l’istruzione
Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici
Ufficio VII
Comunicato 20 febbraio 2007
Si comunica che sui siti Internet ed Intranet del Ministero P.I., nell’area esami di Stato, è pubblicato un primo elenco delle cosiddette FAQ "Risposte alle domande più frequenti", pervenute alla casella postale nuovoesamedistato@istruzione.it.
In tale elenco sono presenti, raggruppate per specifici argomenti, le risposte ai quesiti inviati singolarmente dai vari soggetti di volta in volta interessati ai succitati argomenti. Per quanto riguarda i quesiti concernenti la materia oggetto della II prova scritta e le materie affidate ai membri esterni si rinvia agli elenchi allegati al D.M. n. 7 del 17 gennaio 2007.
Formazione delle commissioni
a) Quali sono le modalità per la designazione dei commissari interni negli indirizzi linguistici?
Per i corsi ad indirizzo linguistico dei licei e dell’istruzione tecnica, nella designazione dei commissari interni, i Consigli di classe hanno tre possibilità:1. 1) ai sensi della CM n.15 del 31-1-2007, possono designare, oltre ai docenti di lingue straniere, altri due commissari interni titolari di materie diverse da quelle affidate ai membri esterni.
Considerato che la succitata Circolare Ministeriale consente allo studente anche la scelta della lingua straniera da inserire tra le materie oggetto del colloquio pluridisciplinare, alle operazioni d’esame partecipano tutti i tre commissari interni di lingue straniere, i quali intervengono nei diversi momenti di svolgimento delle prove scritte e del colloquio avvicendandosi in relazione alla lingua straniera di volta in volta scelta dallo studente.
2. In sede di valutazione finale i tre docenti di lingue straniere esprimono ciascuno per la parte cui è stato interessato, il giudizio e la proposta di voto condivisa sulla competenza linguistica e sulla preparazione del candidato. I Consigli di classe, nella loro autonomia, avuto riguardo alle caratteristiche del piano dell’offerta formativa della scuola, possono designare soltanto i tre docenti di lingue.
3. Possono designare due docenti di lingue straniere, a loro scelta, ed un terzo docente di disciplina non assegnata ai commissari esterni.b) E’ possibile nominare tra i commissari interni due docenti della stessa classe di concorso?
E’ certamente possibile se tali docenti sono entrambi insegnanti della classe per le quale vengono designati e se il Consiglio di classe ne ravvisa l’opportunità.c) Negli indirizzi di liceo classico il commissario di italiano nel colloquio può esaminare anche per il latino ed il greco?
Il commissario di italiano nel liceo classico è un membro interno mentre quello di latino è esterno. Il Consiglio di classe, qualora ne ravvisi l’opportunità, può designare il docente di greco. Le nomine dei commissari agli esami di Stato si riferiscono alle materie, non alle classi di concorso che sono tenute presenti dal Sistema informativo ai fini della nomina dei commissari. Ognuno di essi interroga nella o nelle discipline per le quali hanno titolo.d) E’ possibile designare come commissario interno un docente appartenente alla stessa classe di concorso del commissario esterno?
Sì, è possibile, qualora il Consiglio di classe ne ravvisi l’opportunità. In tal caso ciascun commissario esaminerà gli studenti nella materia per la quale è stato nominato.e) Il docente di latino e greco -classe di concorso A052 - può essere designato commissario interno per il solo greco?
I Consigli di classe possono designare come commissari interni docenti appartenenti alla stessa classe di concorso dei commissari esterni, qualora ne ravvisino l’opportunità. In tal caso l’esame di latino verrebbe condotto dal commissario esterno, quello di greco dall’interno.f) Il docente tecnico pratico può essere designato commissario interno?
Possono essere designati commissari interni tutti i docenti titolari di insegnamenti e discipline non affidati agli esterni.g) E’ possibile designare un commissario interno su tre classi?
Il docente che insegna in più classi terminali può essere designato per un numero di classi/commissioni non superiore a due, salvo casi eccezionali. Pertanto, in casi eccezionali è possibile designare lo stesso docente su tre classi, pur con tutte le difficoltà organizzative che conseguono.h) Vi sono delle novità per la seconda prova scritta negli istituti tecnici e professionali?
Non vi è alcuna novità per la seconda prova scritta negli istituti tecnici, come anche negli istituti professionali. La dimensione laboratoriale della prova, prevista dalla nuova legge, sarà attuata a partire dal prossimo anno scolastico.i) Un docente titolare per la materia oggetto della seconda prova scritta può essere designato come commissario interno per altra materia?
Il docente designato per la materia oggetto di seconda prova scritta non può essere designato per altra materia.j) Vi sono degli indirizzi per i quali sia previsto un numero di commissari superiore a sei?
No.k) In quali discipline possono interrogare i commissari?
I membri delle commissioni, interni ed esterni, interrogano in tutte le discipline per le quali hanno titolo di insegnamento (abilitazione).
Ammissione
a) In sede di scrutinio finale va espresso un giudizio di ammissione? Il candidato deve aver riportato la sufficienza in ciascuna disciplina?
La nuova legge introduce il giudizio di ammissione all’esame di Stato. Per gli anni scolastici 2006-2007 e 2007-2008, valgono le disposizioni transitorie contenute nell’art.3, secondo cui la disciplina relativa ai debiti non si applica. Per il corrente anno scolastico, in sede di scrutinio finale si procederà ad una valutazione complessiva di ciascuno studente che tenga conto, come enunciato nella legge, all’art.1, capoverso art.3-comma 1, delle sue capacità critiche ed espressive e degli sforzi compiuti per colmare eventuali lacune e raggiungere una preparazione idonea a consentirgli di affrontare l’esame, anche in presenza di valutazioni non sufficienti nelle singole discipline. In quest’ultimo caso, l’ammissione o la non ammissione dovrà essere specificamente motivata.
Candidati esterni
a) I candidati esterni in possesso di idoneità o promozione all’ultimo anno devono sostenere ‘esame preliminare’?
I candidati esterni, in possesso di promozione od idoneità all’ultimo anno, non sostengono l’esame preliminare.b) I candidati esterni, i quali sosterranno l’esame preliminare per l’ammissione all’esame di Stato, dovranno essere esaminati anche sui programmi delle materie previste dal piano di studi dell’ultimo anno?
Sì.
Prove d’esame. Terza prova scritta
a) Quali sono le materie sulle quali può vertere la terza prova?
Nulla è cambiato per la terza prova nella quale sono coinvolte cinque materie, scelte dalla Commissione d’esame e non comunicate prima ai candidati.b) E’ obbligatorio che il Consiglio di classe fissi il percorso interdisciplinare su cui deve essere finalizzata la terza prova scritta?
Il Consiglio di classe, come tutti i docenti, operano in piena autonomia organizzativa e didattica. Nella elaborazione della terza prova sono comunque coinvolti tutti i sei commissari e l’intera Commissione, che tiene conto della programmazione educativa e didattica realizzata dalla classe.c) La lingua straniera rientra nella terza prova?
All’interno della terza prova scritta è previsto, di norma, un breve spazio destinato all’accertamento della conoscenza della lingua o delle lingue straniere presenti nel piano di studio dell’ultimo anno di corso. Tale accertamento si realizza a condizione che in Commissione vi sia un docente che abbia titolo all’insegnamento della o delle lingue straniere interessate.d) E se le lingue straniere studiate sono più di una?
Nella terza prova il candidato deve usare la lingua straniera diversa da quella nella quale ha svolto la seconda prova.e) Si devono considerare escluse dalla terza prova le discipline oggetto della prima e della seconda prova scritta?
No. Tutte le materie possono essere oggetto della terza prova scritta.f) La terza prova per i corsi sperimentali sarà formulata in maniera differente rispetto ai corsi normali?
Le modalità di predisposizione e di svolgimento della terza prova scritta negli indirizzi sperimentali sono identiche a quelle previste per i corsi di ordinamento. Per quanto riguarda il contenuto di questa prova, l’accertamento verte su materie e argomenti svolti nell’ultimo anno, che possono non coincidere con quelli dell’analogo indirizzo di ordinamento.g) Qual è la durata della terza prova scritta?
La durata della terza prova è strettamente correlata alla sua complessità: quindi, così come spetta alla Commissione d’esame predisporre il testo della prova, è la Commissione stessa ad indicare anche il tempo massimo previsto per il suo svolgimento.h) La terza prova scritta verrà corretta soltanto dai docenti delle materie coinvolte?
No, la correzione è collegiale.
Documento del 15 maggio
a) Il Documento del 15 maggio deve essere ancora realizzato dal Consiglio di classe?
Il Documento del Consiglio deve essere predisposto dal Consiglio di classe in riferimento all’azione educativa e didattica realizzata nell’ultimo anno di corso.b) Gli alunni possono iniziare il colloquio con la tesina?
L’avvio del colloquio può essere attuato mediante la discussione della cosiddetta "tesina" o di altro lavoro, presentato anche in forma multimediale, preparato dallo studente, durante l’anno scolastico, anche con l’ausilio dei docenti della classe.
Candidati in situazione di handicap
a) Nel caso di alunni in situazione di handicap la prima e la seconda prova scritta sono formulate in modo diverso?
Possono esserlo, se il tipo di handicap lo richieda. In tali casi, la Commissione di esame predispone prove equipollenti a quelle assegnate agli altri candidati, e che possono comportare l’utilizzo di mezzi tecnici o modi diversi, ovvero nello sviluppo di contenuti culturali e professionali differenti. La Commissione tiene conto della documentazione fornita dal Consiglio di classe ed utilizza la consulenza, ove necessario, di personale esperto. Per lo svolgimento degli esami, la Commissione può avvalersi dei medesimi operatori che hanno seguito l’alunno durante l’anno scolastico. In presenza di candidati in situazione di forte handicap visivo, i testi della prima e seconda prova sono trasmessi dal Ministero anche tradotti in linguaggio Braille. Le prove devono comunque consentire di verificare che il candidato abbia raggiunto una preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio del diploma attestante il superamento dell’esame.b) E’ possibile svolgere prove differenziate?
I candidati che hanno seguito un percorso didattico differenziato e sono stati valutati dal Consiglio di classe con l’attribuzione di un credito scolastico relativo unicamente allo svolgimento di tale piano possono sostenere prove differenziate, coerenti con il percorso scolastico svolto e finalizzate solo al rilascio dell’attestazione di cui all’art.13 del DPR n.323 del 23.7.1998. I testi delle prove scritte sono elaborati dalla Commissione, sulla base della documentazione fornita dal Consiglio di classe. Per detti candidati, il riferimento all’effettuazione delle prove differenziate va indicato solo nell’attestazione e non nei tabelloni affissi all’albo dell’istituto.c) Quale tipo di certificazione deve essere predisposto per i candidati che abbiano sostenuto l’esame con prove differenziate?
E’ previsto il rilascio di un attestato finale, predisposto dalla scuola di appartenenza, tenendo presenti le informazioni che in base all’art. 13, comma 2, del DPR n.323/1998 devono essere inserite nell’attestato medesimo. L’attestato in questione, in particolare, recherà gli elementi informativi, relativi a indirizzo e durata del corso di studi, votazione complessiva ottenuta, materie di insegnamento comprese nel curricolo degli studi con l’indicazione della durata oraria complessiva destinata a ciascuna, competenze, conoscenze e capacità anche professionali acquisite, crediti formativi documentati in sede di esame.d) Come viene espressa la valutazione delle prove differenziate?
Il punteggio delle prove e il voto finale devono essere espressi in centesimi e riferiti al progetto educativo individuale.
Attribuzione del punteggio
a) Vi sono novità nell’attribuzione del punteggio?
L’attribuzione del nuovo punteggio di credito scolastico, stabilito dalla legge di riforma dell’esame di Stato n.1 dell’11 gennaio 2007, non potrà essere operante nel corrente anno scolastico, in quanto la stessa legge, all’articolo 3 stabilisce che per gli anni scolastici 2006-2007 e 2007-2008 continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della legge medesima. Conseguentemente, il punteggio massimo attribuibile al colloquio resta fissato nella misura massima di punti 35 e quello del credito scolastico in punti 20. Nessuna modifica è intervenuta nella determinazione del punteggio massimo complessivo (100 punti) da attribuire al termine delle prove. Già dalla sessione di esami 2007 è consentita l’attribuzione della lode ai candidati che avranno conseguito il punteggio massimo di 100 punti senza fruire del bonus integrativo dei 5 punti.b) Come si attribuisce il credito scolastico ai candidati esterni in possesso di idoneità o promozione alla quinta classe e,quindi, non tenuti a sostenere l’esame preliminare?
Per i candidati esterni in possesso di promozione od idoneità ala quinta classe del corso di studi per il quale sostengono l’esame di Stato, il credito scolastico per il terzultimo e il penultimo anno è quello già maturato o quello attribuito dalla Commissione di esame sulla base dei risultati conseguiti nell’esame di idoneità (DPR n.323/1998,art.11, comma 7). Per l’ultimo anno, a tali candidati il credito scolastico è attribuito nella misura ottenuta per il penultimo anno (DPr n.323/1998,art.11, comma 10). Qualora il candidato esterno sia già in possesso di crediti formativi, la Commissione può aumentare il punteggio nella misura massima di punti 2 e fermo restando il limite massimo di 20 punti (DPr n.323/1998 art.1,comma 11).
Docente di sostegno
a) Il docente di sostegno che ha seguito durante l’anno scolastico un candidato in situazione di handicap deve essere incluso nella commissione di esame?
Il docente di sostegno, ai sensi della CM n.20 del 16-2-2007, può essere designato dal Consiglio di classe commissario interno; ha facoltà, ai sensi della medesima circolare, di presentare domanda quale presidente o commissario esterno. Il docente di sostegno può essere chiamato dalla Commissione d’esame per assistenza al candidato.